ADR 2025: le nuove regole per le merci pericolose

Il decreto  del 16 maggio 2025, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è soltanto l’ultimo aggiornamento normativo in tema ADR, che quest’anno ha visto il trasporto di merci pericolose oggetto di molte novità.

L’ultimo decreto del MIT in particolare sostituisce la normativa emanata nel 2006, e una delle principali novità è l’ampliamento dei soggetti che possono erogare i corsi ADR. Accanto agli organismi già autorizzati, potranno accreditarsi anche associazioni di esperti in trasporto merci pericolose, attive da almeno 10 anni nel campo della formazione, a condizione che rispettino i requisiti previsti dall’art. 5 del decreto 2006.

Ma al di la di quest’ultimo aspetto, il vero banco di prova della nuova normativa generale entrata in vigore il 1° Gennaio 2025 avverrà tra meno di 3 settimane: dopo 6 mesi di “prova” infatti, il 1° Luglio 2025 diventeranno pienamente operative le nuove regole ADR che riguardano i conducenti.

In particolare, tra le novità più rilevanti troviamo:

  • l’inclusione delle batterie al sodio-ione come nuova categoria di merci pericolose;
  • Un altro aggiornamento significativo riguarda il livello di carica delle batterie al litio, per le quali è stato raccomandato un livello non superiore al 30% durante il trasporto;
  • Consulente per la sicurezza trasporti ADR: è stata introdotta l’auspicata specificazione che, anche lo speditore, può usufruire della deroga dall’obbligo di nomina del consulente sicurezza trasporti ADR nel caso di trasporti occasionali (sul punto per l’Italia il MIT era già intervenuto con la Circolare del 21 dicembre 2022 e successivamente con il DM 07/08/2023. Per approfondimenti si rimanda al Suggerimento n. 15/2023);
  • Trasporto amianto (disposizioni speciali): sono state introdotte nuove disposizioni per ottimizzare il trasporto di rifiuti contenenti amianto (proveniente da cantieri edili o stradali o da suoli o terre contaminati). Tali rifiuti potranno ora essere trasportati “alla rinfusa” a condizione di essere contenuti in appositi imballaggi;
  • Trasporto misto di vernici (disposizioni speciali): sono state aggiunte modalità semplificate, in alcuni specifici casi, per il trasporto misto di vernici;
  • Esenzione ADR per il bitume: è stata estesa al bitume e ad altri prodotti per la riparazione del manto stradale l’esenzione dall’ADR a determinate condizioni;
  • Documentazione di trasporto: i documenti (ad esempio istruzioni scritte, patentino ADR, documenti di trasporto, eventuali omologazioni del veicolo e i documenti di identità) devono essere custoditi nella cabina del veicolo e devono riportare la targa dell’automezzo con il quale si sta trasportando la merce;

                                                       

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